Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli


Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli

 

STATUTO

Art. 1 – Finalità ed emblema della Società Nazionale

La Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli è una Istituzione che si propone la discussione, la promozione e la diffusione della scienza e della cultura. Suo emblema è la figurazione di una medaglia antica con l’incisione del Vesuvio fumante sul mare increspato, con il sole levante, ed in basso l’emistichio del verso 730 del libro VI dell’Eneide: «igneus est ollis vigor».

Art. 2 – Composizione della Società Nazionale

La Società Nazionale riunisce, nell’ordine, le seguenti quattro Accademie: Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche, Accademia di Scienze Morali e Politiche, Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche. Le Accademie si articolano nelle seguenti Classi: l’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche nelle Classi di Scienze Naturali e di Scienze Matematiche; l’Accademia di Scienze Morali e Politiche nelle Classi di Scienze Morali e di Scienze Politiche; l’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti nelle Classi di Archeologia, di Lettere e di Belle Arti; l’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche nelle Classi di Medicina e di Chirurgia.

Art. 3 – Soci

La Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli comprende Soci onorari, Soci emeriti, Soci nazionali ordinari residenti, Soci nazionali ordinari non residenti, Soci corrispondenti nazionali, Soci stranieri. I Soci emeriti sono in numero di sedici e cioè quattro per ciascuna Accademia. I Soci nazionali ordinari sono:
- trentanove residenti e diciannove non residenti per l’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche;
- ventisette residenti e sedici non residenti per l’Accademia di Scienze Morali e Politiche;
- trentanove residenti e ventisei non residenti per l’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti;
- trentanove residenti e dieci non residenti per l’Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche.
Fanno parte, altresì, di ciascuna delle Accademie tredici Soci stranieri e ventotto Soci corrispondenti nazionali..

Art. 4 – Anzianità accademica

L’anzianità accademica è determinata dalla nomina nella categoria. Nei casi di nomina contemporanea, prevale l’anzianità anagrafica.

Art. 5 – Soci onorari

Possono essere nominati Soci onorari uomini altamente benemeriti della Patria e della Umanità; ai Soci onorari sono conferiti tutti i diritti dei Soci ordinari. La proposta di nomina a Socio onorario è fatta da una delle Accademie e deliberata dai Soci ordinari della Società Nazionale con una maggioranza di almeno i due terzi dei voti. Ai Soci onorari è concessa la scelta di afferire a una Classe, alla quale sono iscritti in soprannumero.

Art. 6 – Soci emeriti

I Soci ordinari residenti con almeno venti anni di anzianità che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Accademia possono, col loro gradimento, essere nominati Soci emeriti, conservando tutte le prerogative dei Soci ordinari.

Art. 7 – Soci ordinari

I Soci nazionali ordinari, sia residenti sia non residenti, partecipano con pieno diritto a tutte le attività dell’Accademia a cui afferiscono e a quelle della Società Nazionale; esprimono il loro voto in tutte le deliberazioni della Società e dell’Accademia a cui afferiscono; possono accedere alle cariche accademiche con le limitazioni di cui agli articoli seguenti. Ricevono il distintivo della Società, che sono invitati a indossare nelle tornate accademiche, e copia dell’Annuario e delle pubblicazioni della Società Nazionale e della loro Accademia. Possono presentare proprie note e memorie nelle tornate accademiche, e presentare lavori di altri studiosi che ritengano meritevoli di essere stampati nelle pubblicazioni della Società Nazionale. Hanno accesso alla Biblioteca della Società per la consultazione e per il prestito dei libri, con le limitazioni previste dal Regolamento per i volumi di maggiore rarità e pregio o più frequentemente consultati.

Art. 8 – Soci nazionali ordinari: domiciliazione

I Soci ordinari residenti che trasferiscano il loro domicilio fuori della provincia di Napoli sono assegnati alla categoria dei Soci ordinari non residenti, anche se in soprannumero. Analogamente, i Soci ordinari non residenti, venendo a fissare il loro domicilio nella provincia di Napoli, diverranno di diritto Soci ordinari residenti nella corrispondente Classe, anche se in soprannumero. Nel caso che due o più Soci si trovassero nella medesima condizione di variazione di domiciliazione, saranno inseriti in ordine di anzianità, determinandosi l’anzianità con le norme stabilite nell’art. 4 del presente Statuto.

Art. 9 – Soci corrispondenti

Soci corrispondenti partecipano alle attività dell’Accademia a cui afferiscono e a quelle della Società Nazionale che non siano riservate ai soli Soci ordinari e possono essere consultati su argomenti di loro particolare competenza. Ricevono il distintivo della Società, che sono invitati a indossare nelle tornate accademiche, e copia dell’Annuario e delle pubblicazioni della Società Nazionale e della loro Accademia. Possono presentare proprie note e memorie nelle tornate accademiche. Hanno accesso alla Biblioteca della Società per la consultazione e per il prestito dei libri, con le limitazioni previste dal Regolamento per i volumi di maggiore rarità e pregio o più frequentemente consultati.

Art. 10 – Soci stranieri

I Soci stranieri hanno tutte le competenze dei Soci nazionali ordinari. Se presenti, incidono sul numero legale.

Art. 11 – Consigli di Accademia

Ogni Accademia è governata da un Consiglio di Accademia, composto da Presidente, Vice presidente, Segretario e Tesoriere. Vice presidente, Segretario e Tesoriere sono eletti dai Soci ordinari dell’Accademia tra i Soci ordinari residenti. Al termine del mandato il Vice presidente diventa di diritto Presidente della Accademia. Il Presidente e il Vice presidente durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente rieletti. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Il Consiglio di Accademia riferisce ai Soci sulla situazione generale dell’Accademia, con particolare riguardo alle attività culturali e scientifiche e al loro orientamento. Il Consiglio amministra altresì il patrimonio e i fondi dell’Accademia. Assume le deliberazioni di ordinaria amministrazione nonché quelle straordinarie eventualmente ad esso delegate dall’Accademia. Sottopone all’approvazione dei Soci ordinari il bilancio preventivo e il consuntivo di spesa. Le mansioni specifiche e tecniche dei Consiglieri di Accademia sono illustrate nel Regolamento.

Art. 12 – Consigli di Accademia: elezioni

Per la composizione del Consiglio di Accademia, stante la non eleggibilità del Presidente, ogni Socio propone un nome per la nomina rispettivamente del Vice presidente, del Segretario e del Tesoriere dell’Accademia. La votazione della lista così formata è fatta a scrutinio segreto. Saranno nominati alle cariche sopra riferite i candidati che abbiano riportato i due terzi dei voti dei Soci presenti. Qualora nessuno abbia riportato il prescritto numero di voti, viene fatto un secondo scrutinio dei due nomi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri. Rimane eletto chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di nomina. In alternativa, la votazione può avvenire per posta o per via telematica.

Art. 13 – Consiglio Generale

La Società Nazionale è governata dal Consiglio Generale. Il Consiglio Generale si compone del Presidente Generale, del Segretario Generale, del Tesoriere Generale insieme con i Consigli di Accademia. Il Consiglio Generale definisce il piano delle iniziative culturali della Società Nazionale e le forme più adeguate per la sua attuazione, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e Associazioni culturali. Il Consiglio Generale amministra il patrimonio e i fondi della Società Nazionale; assume le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; approva il bilancio preventivo e il consuntivo di spesa. Definisce inoltre le modalità di impiego del personale. Le mansioni specifiche e tecniche delle Cariche Generali sono illustrate nel Regolamento.

Art. 14 – Cariche Generali: elezioni

Assume la carica di Presidente Generale il Presidente di una delle Accademie in base a turnazione, secondo l’ordine stabilito dall’art. 2 del presente Statuto. Il Presidente Generale dura in carica 3 anni. Il Segretario Generale e il Tesoriere Generale vengono eletti dal Consiglio Generale; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 15 – Adunanze e deliberazioni

Ciascuna Accademia si riunisce in tornata ordinaria pubblica almeno una volta al mese, esclusi i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre. Il Presidente può indire, quando lo ritenga necessario, tornate straordinarie di Accademia, pubbliche o riservate esclusivamente ai Soci con diritto di voto. L’intera Società Nazionale si riunisce invece in tornata plenaria pubblica nel gennaio di ogni anno. In tale adunanza il Segretario Generale riferisce sulle attività della Società Nazionale, mentre i Segretari delle Accademie riferiscono su quelle delle singole Accademie. Nella tornata plenaria ha luogo anche la Prolusione di apertura dell’anno accademico, tenuta da un Socio dell’Accademia cui spetta per turnazione. Il Presidente Generale può indire, quando lo ritenga necessario, tornate straordinarie della Società Nazionale, pubbliche o riservate ai Soci con diritto di voto. Le Adunanze sono valide quando partecipi la metà dei Soci nazionali ordinari residenti, compresi gli emeriti, sottraendo dal conto gli assenti che risultino giustificati. Partecipano alle votazioni i Soci emeriti, i Soci nazionali ordinari residenti e, se presenti, i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri. Il numero legale è determinato dalla presenza della metà dei Soci nazionali ordinari residenti, compresi gli emeriti. Se presenti, i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri concorrono alla determinazione del numero legale. Le deliberazioni sono assunte con voto segreto (o, a richiesta, palese) e a maggioranza semplice dei voti. Le votazioni possono essere effettuate anche per posta o in via telematica. Per le votazioni riguardanti le elezioni dei Vice presidenti, dei Segretari e dei Tesorieri di Accademia è richiesta la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci nazionali ordinari residenti, compresi gli emeriti, sottraendo dal conto gli assenti che risultino giustificati. Se presenti, votano anche i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri, che contribuiscono alla determinazione del numero legale. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l’adunanza. Le votazioni possono essere effettuate anche per posta o in via telematica.

ART. 16

Il Presidente di Accademia convoca, almeno una volta ogni anno, il Consiglio di Accademia per verificare la presenza di posti vacanti nei ruoli dell’Accademia, e informa i Soci sulla necessità di procedere alla loro copertura. Trascorsi almeno due mesi, l’Accademia è convocata dal Presidente in seduta riservata ai soli Soci nazionali ordinari residenti e ai Soci emeriti (ove presenti vi partecipano anche i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri) per deliberare sulla scelta dei candidati da eleggere. Ogni Classe presenta la lista dei candidati, distinti in emeriti, ordinari e corrispondenti, accompagnata da parere motivato sopra i requisiti di ciascuno di essi; quindi ogni Socio ha facoltà di integrare la lista con altri nomi, accompagnati anche questi da analogo parere motivato, e la lista dei candidati è ammessa a votazione, per scrutinio segreto. Rimane eletto chi abbia ottenuto il maggior numero dei voti dei Soci votanti e, in ogni caso, non meno dei due terzi. Partecipano alle votazioni i Soci nazionali ordinari residenti e i Soci emeriti e, se presenti, i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri. Il numero legale è determinato dai due terzi della somma dei Soci nazionali ordinari residenti più i Soci emeriti. Se presenti, i Soci onorari, i Soci nazionali ordinari non residenti e i Soci stranieri concorrono alla determinazione del numero legale. Qualora il numero dei candidati eletti sia minore di quello dei posti disponibili, i posti non coperti faranno parte del contingente utilizzato per la successiva procedura elettorale.

Art. 17 – Annuario

Il Segretario Generale cura la pubblicazione dell’Annuario, dal quale si evince la composizione della Società, anche in prospettiva storica, e il quadro delle attività accademiche.

Art. 18 – Sito web

Il Segretario Generale cura altresì il sito web della Società, concepito come luogo di espressione della vita della Società nelle sue molteplici articolazioni e conseguente apertura al mondo esterno.

Art. 19 – Pubblicazioni

Le Accademie hanno la possibilità di stampare due pubblicazioni di carattere periodico, rispettivamente di «Rendiconti» (in fascicoli) e di «Atti» (in volume). In queste pubblicazioni possono rientrare sia le note e le memorie dei Soci sia quelle di studiosi esterni, a condizione di essere presentati da membri dell’Accademia. Le singole Accademie stabiliscono autonomamente le modalità di accettazione e di controllo scientifico (referaggio) delle loro pubblicazioni. Le pubblicazioni periodiche delle Accademie sono rese disponibili anche sul sito web della Società Nazionale.

Art. 20 – Biblioteca e Archivio

La Biblioteca della Società Nazionale raccoglie le pubblicazioni della Società Nazionale e delle singole Accademie. Vi confluiscono altresì le pubblicazioni pervenute, a partire dagli Atti delle altre Accademie italiane e straniere, ottenuti anche sulla base degli scambi, nonché fondi librari a qualunque titolo pervenuti. È aperta ai Soci e al pubblico negli orari e nelle forme previsti dal Regolamento, il quale determina anche le modalità in cui è consentito il prestito dei volumi ai Soci. L’Archivio della Società Nazionale custodisce i documenti più rilevanti della vita accademica, nonché gli oggetti donati o acquistati dalla Società e dalle Accademie, di cui la Società disponga la conservazione in Archivio. Il Regolamento determina le modalità di accesso all’Archivio e della sua consultazione.

Art. 21 – Bandi di concorsi a premio

Le Accademie pubblicano i bandi dei concorsi a premio istituiti in base alle disponibilità del proprio bilancio. I bandi sono preventivamente sottoposti all’approvazione dei Soci delle singole Accademie.

Art. 22 – Gestione dei fondi

La Società Nazionale preleva dal bilancio le somme occorrenti per le spese fisse, per il pagamento degli assegni al personale e per gli eventuali concorsi a premio deliberati dal Consiglio Generale. Le rimanenti somme sono equamente ripartite tra le singole Accademie per essere destinate alle pubblicazioni delle Accademie medesime, ai concorsi a premio istituiti in base alle disponibilità del proprio bilancio e ad altre eventuali spese. Il Consiglio Generale stabilisce se e come ripartire fra le Accademie della Società la misura delle eventuali donazioni e lasciti che fossero fatti alla Società. Ogni Accademia amministra direttamente le somme a qualunque titolo ad essa direttamente destinate.

Art. 23 – Pareri al governo

La Società, o ciascuna delle Accademie di cui si compone, può essere chiamata a dar pareri al Governo sopra argomenti scientifici e culturali di sua pertinenza.

Art. 24 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto non potrà essere modificato se non su proposta di almeno dieci Soci ordinari, approvata dai due terzi dei Soci presenti in adunanza generale. In alternativa, l’approvazione potrà avvenire per posta o per via telematica.

Art. 25 – Regolamento della Società Nazionale

Il Consiglio Generale predispone il Regolamento della Società, che viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea generale dei Soci e può essere modificato su proposta di almeno dieci Soci ordinari approvata dall’Assemblea generale. In alternativa, l’approvazione potrà essere richiesta per posta o per via telematica. Le singole Accademie possono predisporre un Regolamento interno, modificabile previa proposta di otto Soci ordinari e approvazione dei due terzi dei Soci votanti.